DOCUMENTI

· Veicoli
· Patente A, B, C, ... le differenze
· Patente A, B, C, ... come ottenerla
· Revisione, sospensione e revoca della patente
· Duplicati e conversioni della patente
· Certificati e documenti di riconoscimento
· Ciclomotori
 


Veicoli

Per poter circolare con i veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Prima del 13 maggio 2000, infatti, in caso di smarrimento del libretto occorreva procedere ad una reimmatricolazione del veicolo con assegnazione di un nuovo numero di targa. Ora è invece possibile ottenere un semplice duplicato del documento. Vediamo come.
Innanzi tutto in caso di smarrimento, deterioramento o sottrazione della Carta di Circolazione è obbligatorio presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione dell’evento. L’autorità che riceve la denuncia rilascia un permesso provvisorio di circolazione valido 90 giorni.
La legge prevede a questo punto che la stessa autorità che recepisce la denuncia ne informi telematicamente il nucleo operativo del Ministero dei Trasporti, che provvede a ristampare la Carta di Circolazione ed a inviarla all’indirizzo di residenza dell’intestatario del veicolo entro i 90 giorni del permesso provvisorio.
In realtà quest’ultimo passaggio spesso risulta impossibile per assenza dei collegamenti informatici per cui è opportuno informarsi dettagliatamente all’atto della denuncia sulla possibilità di ricevere a domicilio il duplicato del libretto. Qualora, come spesso accade, ciò non sia possibile è sufficiente recarsi all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile con la denuncia ed il permesso provvisorio per ottenere il duplicato.
Alla Motorizzazione occorre presentare:
1) dichiarazione sostitutiva riportante i dati dell’intestatario e del veicolo (i moduli prestampati sono in distribuzione allo sportello);
2) ricevute dei versamenti sui c.c. postali 9001 (lire 10.000) e 4028 (lire 40.000)
3) denuncia di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta originale.

LA PATENTE DI GUIDA valida per la corrispondente categoria del veicolo oppure il corrispondente "foglio rosa"
Per la guida di auto, moto, scooter, furgoni e veicoli in genere occorre essere idonei per requisiti psico-fisici (art.119 Codice della Strada) e morali (art. 120 C.d.S.), oltre ad aver compiuto l'età minima prescritta (art.115 C.d.S.) per la categoria di patente richiesta.
Non può ottenere la patente di guida chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire la guida in sicurezza, né chi è considerato socialmente pericoloso.
L'accertamento dei requisiti psico-fisici spetta a un medico del Servizio Sanitario, come il medico dei servizi di base, oppure il medico militare, il medico delle Ferrovie dello Stato, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, del ministero del Lavoro o della Previdenza Sociale (art.119 C.d.S.). Il certificato non deve riportare una data anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda.





Patente A, B, C... le differenze

CATEGORIA A
Valida per: motocicli con o senza sidecar dopo i 21 anni. Sottocategoria A/1 per motocicli leggeri, con cilindrata non superiore a 125cc e potenza massima di 11 Kw (15CV) ottenibile a 16 anni. Consente anche la guida di quadricicli (equiparati ai tricicli) con massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 se destinati al trasporto merci), potenza massima di 15 Kw, velocità massima di 80 km/h e con soli due posti.
Età minima : 16 anni
La validità della Patente per Guidare la Moto varia a seconda dell'età del patentato, della data di conseguimento e del tipo di patente:
-validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a mutilati o minorati fisici);
-oltre il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni;
-oltre il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;

CATEGORIA B
Valida per: autoveicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate e sino a 9 posti a sedere complessivi. Possibilità di traino di un rimorchio con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
Età minima: 18 anni.
-validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a mutilati o minorati fisici)
-oltre il cinquantesimo anno di età è valida per cinque anni;
-oltre il settantesimo anno di età è valida per tre anni;

CATEGORIA C
Valida per: autoveicoli per trasporto cose di massa superiore a 3,5 tonnellate. Possibilità di un rimorchio inferiore a 750 kg.
Età minima: 18 anni.
-validità cinque anni fino a 65 anni di età;
-oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L.(Commissione Medica Locale);

CATEGORIA C+E
Valida per: come categoria C con rimorchio di massa superiore a 750kg.
Età minima: 18 anni.
-validità cinque anni fino a 65 anni di età;
-oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale);

CATEGORIA D
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di rimorchio di massa inferiore a 750kg. Sottocategoria D/1 per piccoli autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi.
Età minima: A 21 anni.
-validità cinque anni;
-validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale) anno per anno.

CATEGORIA D + E
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di rimorchio di massa superiore a 750kg. Sottocategoria D/1 per piccoli autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi.
Età minima: 21 anni.
-validità cinque anni;
-validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale) anno per anno.

La patente C è valida anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente B. La patente D è valida per la guida dei veicoli per cui è richiesta la patente B o C. Chi guida con patente scaduta è soggetto a sanzione amministrativa e a sanzione accessoria del ritiro della patente.




Patente A, B, C,... come ottenerla

CATEGORIA A
Per conseguire la patente di categoria "A1" occorre aver compiuto il 16° anno di età, il 18° per la A, e presentare domanda su apposito modulo MC 2112 MEC all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile corredata da:
1) certificato di residenza (o autocertificazione) e fotocopia del medesimo;
2) certificato medico rilasciato da un medico autorizzato (comma 2 art.119 del C.d.S.) e fotocopia del medesimo;
3) due foto formato tessera da applicare sul modello di domanda (uguali a quella applicata sul certificato medico, a capo scoperto);
4) certificato penale (se il richiedente è minorenne);
5) attestato di versamento su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
6) documento di identità, in visione.
I candidati maggiori di 21 anni devono allegare la fotocopia integrale e leggibile in ogni sua parte della carta di circolazione del motociclo che utilizzeranno alla prova pratica di guida. A chi ha fatto domanda viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida e il candidato deve presentarsi alla prova pratica di guida (previa prenotazione entro e non oltre il quinto giorno precedente la data della prova ed entro i termini di validità della autorizzazione di guida), allegando al modello MC211MEC originale e fotocopia della ricevuta del versamento riportando sul retro del bollettino nell'apposito spazio riservato alla causale: "Tassa dovuta per l'anno di primo rilascio".

CATEGORIA B
Per conseguire la patente di categoria "B" bisogna aver compiuto il 18° anno di età e presentare domanda (su apposito modulo MC 2112 MEC) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, corredata da:
- come per la patente "A" ed inoltre la fotocopia della patente "A" eventualmente posseduta.

CATEGORIA C
Per conseguire la patente "C" bisogna aver compiuto il 18° anno di età, aver conseguito la patente di categoria "B" da almeno 6 mesi (comma 6 art.116 del C.d.S.), presentare domanda (su apposito modulo MC 2112 MP) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile corredata da:
- come ai precedenti punti per la patente "A" ed inoltre la fotocopia della patente "B" posseduta recando in visione l'originale.

CATEGORIA D
Per conseguire la patente di categoria "D" occorre aver compiuto il 21° anno di età, aver conseguito la patente di categoria "B" da dodici mesi, presentare domanda su apposito modulo all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, corredandola con i seguenti documenti:
- vedere categoria "C

CATEGORIA E
Per ottenere l'estensione alla categoria "E" si segua la stessa procedura indicata per la categoria "C" per autoveicoli di massa complessiva sino a 7,5 t, ovvero per la categoria "D" per autoveicoli di massa superiore.




Revisione, sospensione e revoca della patente

LA REVISIONE
Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dal Prefetto: il titolare della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
L'esito degli esami è comunicato agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami è soggetto a sanzione amministrativa e al ritiro della patente.

LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La patente è sospesa a tempo determinato per violazioni particolarmente gravi delle norme del codice della strada. L'organo di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il provvedimento sul verbale di contestazione, e rilascia un permesso provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare il veicolo.
Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove il titolare è residente (o del luogo ove è avvenuta la violazione nel caso in cui il titolare sia residente all'estero) emana l'ordinanza di sospensione indicando il periodo di sospensione che decorre dal giorno del ritiro. Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni, il titolare della patente ne può chiedere la restituzione.
Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al pretore del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso (60 giorni se il titolare risiede all'estero). Oppure, se la patente è sospesa a tempo indeterminato per perdita dei requisiti fisici e psichici, il ricorso è indirizzato al Ministro dei trasporti, entro 20 giorni dall'ordinanza di sospensione, che provvederà nei 45 giorni successivi al ricorso.
Chi guida durante il periodo di sospensione è passibile di arresto da 1 a 8 mesi, di sanzione amministrativa e di revoca della patente. La patente è riconsegnata al titolare su istanza in carta semplice alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già notificata, dell'ordinanza di sospensione.

LA REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata dagli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile quando:
1) il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti psico-fisici
2) il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione
3) il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente italiana con una di uno Stato estero
4) il titolare non è più in possesso dei requisiti morali, è socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per commettere reati.
Se la patente è revocata bisogna rivolgersi all'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.




Duplicati e conversioni della patente

COME OTTENERE UN DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA
In caso di smarrimento o sottrazione della patente occorre presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione dell’evento. L’autorità che recepisce la denuncia rilascia un permesso provvisorio della durata di 90 giorni. Se duplicabile viene emessa direttamente dai carabinieri, altrimenti recarsi con la denuncia presso gli uffici competenti e 3 fototessere identiche di cui una legalizzata

COME CONVERTIRE UNA PATENTE ESTERA
Se il residente in Italia è titolare di una patente rilasciata da uno stato dell'Unione Europea, può ottenere una patente italiana valida per le stesse categorie per cui è valida la patente estera, senza sostenere l'esame di guida. La patente estera viene riconsegnata allo Stato estero che l'ha rilasciata.
Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera) e per i residenti titolari di patenti estere di Stati extra comunitari con i quali l'Italia abbia però stabilito accordi internazionali di reciprocità.




Certificati e documenti di riconoscimento

IL FOGLIO ROSA
Viene rilasciata dopo aver presentato la domanda per sostenere l'esame per la patente ed è valida sei mesi. Consente di esercitarsi sui veicoli appartenenti alla categoria per la quale è stato richiesto l'esame, purché al fianco si trovi in qualità di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni (60 se il veicolo utilizzato non è munito di doppi comandi per il freno e la frizione), munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno dieci anni.
Dopo 1 mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (foglio rosa) ed entro i 6 mesi di validità dell'autorizzazione stessa si può sostenere l'esame, diviso in prova cognitiva e prova pratica. Nel periodo di validità si può ripetere una delle due prove d'esame una sola volta.
Chi guida senza autorizzazione ma con una persona a fianco con i requisiti validi da istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa. Alla stessa sanzione è soggetto l'istruttore. Chi, autorizzato all'esercitazione, guida senza avere a fianco persona in funzione di istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa e al fermo del veicolo per 3 mesi. Le esercitazioni su motocicli sui quali non possa prendere posto un'altra persona in funzione di istruttore oltre al conducente sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa.
Gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno a fondo bianco retroriflettente con la lettera P maiuscola in nero. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa.

IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE obbligatoria dell'autoveicolo; si ricorda che il contrassegno dell'assicurazione deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza

LA CERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTO CONTROLLO DEI GAS del motore (c.d. bollino blu, bollino verde, ecc.) eseguito da officine autorizzate, se eventualmente stabilita dal singolo Comune.
I controlli sulle emissioni inquinanti sono disposti e disciplinati dai singoli Comuni con apposite ordinanze dei Sindaci.
Per avere informazioni su dove è opportuno rivolgersi per sottoporre il veicolo al controllo consigliamo di contattare direttamente l'Amministrazione del proprio Comune di residenza.
Anche la revisone dà diritto al bollino Blu e permette di circolare per un anno nelle aree che necessitano di tale certificato. Infatti, in caso di controllo, basterà mostrare il libretto con la data della revisione.
E' importante ricordare che dal 1° gennaio 1998 è cessato l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Per i conducenti di autoveicoli e di motoveicoli è venuto anche meno l'obbligo di portare con sé il contrassegno.

CERTIFICATO DI PROPRIETA
Non è un documento necessario alla circolazione in quanto la sua funzione è connessa essenzialmente alla proprietà del veicolo.
In caso di smarrimento, deterioramento o sottrazione del Certificato di Proprietà occorre richiederne al PRA un duplicato. La pratica può essere presentata da chiunque presso gli uffici competenti purché sia sempre firmata dall’intestatario del veicolo e sia allegata la fotocopia di un suo documento di identità. In caso di veicoli intestati a società la richiesta deve essere firmata da un legale rappresentante e devono essere in qualche modo documentati i suoi poteri di firma (anche con autocertificazione).
Smarrimento, sottrazione
Se il duplicato viene richiesto per smarrimento o sottrazione dell’originale alla pratica va allegata opportuna denuncia sporta agli organi di polizia. La denuncia deve obbligatoriamente riportare anche il numero di targa del veicolo al quale si fa riferimento.

CICLOMOTORI
I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
CERTIFICATI IDONEITA TECNICA contenente i dati di identificazione e costruttivi rilasciato dalla Direzione Generale della MCTC;

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE che permetta di risalire al responsabile della circolazione;
DOCUMENTO PERSONALE DI IDENTITA’

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE dal 1 ottobre 1993 i ciclomotori devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal numero di telaio e dalla fabbrica; l'utilizzo della stessa "targa ciclomotore", in tempi successivi, su più veicoli, non esonera dall'obbligo che gli stessi siano singolarmente assicurati durante la circolazione. Il contrassegno dell'assicurazione obbligatoria deve esser portato al seguito ed esibito a richiesta
La targa dei ciclomotori (contrassegno) consiste in un codice alfanumerico che viene assegnato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purché abbia compiuto i diciotto anni di età. La targa è legata alla persona che può usarla su ciclomotori differenti e deve, comunque, conservarla in caso di cessione del mezzo. II possessore della targa è tenuto a chiedere l'aggiornamento della posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di trasferimento di residenza o di abitazione. Secondo quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti alla data del 31 marzo 1995 tutti i ciclomotori devono essere adeguati alla nuova normativa.




Ciclomotori

I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

CERTIFICATI IDONEITA TECNICA contenente i dati di identificazione e costruttivi rilasciato dalla Direzione Generale della MCTC;

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE che permetta di risalire al responsabile della circolazione;
DOCUMENTO PERSONALE DI IDENTITA’

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE dal 1 ottobre 1993 i ciclomotori devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal numero di telaio e dalla fabbrica; l'utilizzo della stessa "targa ciclomotore", in tempi successivi, su più veicoli, non esonera dall'obbligo che gli stessi siano singolarmente assicurati durante la circolazione. Il contrassegno dell'assicurazione obbligatoria deve esser portato al seguito ed esibito a richiesta
La targa dei ciclomotori (contrassegno) consiste in un codice alfanumerico che viene assegnato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purché abbia compiuto i diciotto anni di età. La targa è legata alla persona che può usarla su ciclomotori differenti e deve, comunque, conservarla in caso di cessione del mezzo. II possessore della targa è tenuto a chiedere l'aggiornamento della posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di trasferimento di residenza o di abitazione. Secondo quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti alla data del 31 marzo 1995 tutti i ciclomotori devono essere adeguati alla nuova normativa.


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