a cura di:

Studio Consulenza Automobilistica Berti
di Berti F. e C.



Pinerolo (TO):
via Des Geneys, 23
tel. 0121/398.233 oppure 0121/795362

Orario: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12, 14.30-19.00

web: www.agenzia-berti.it
e-mail: info@agenzia-berti.it


La nostra Società
Da oltre 20 anni operiamo nel settore della consulenza automobilistica, proponendoci come punto di incontro tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Tradizione di serietà ed efficienza al servizio di Concessionari, Aziende e Privati sono la nostra prerogativa.
Presso i nostri uffici troverete le soluzioni per un passaggio di proprietà di un'auto, la licenza di trasporto merci in conto proprio/terzi, il rinnovo patente di guida, il rilascio di certificati, il pagamento dei bolli e tanti altri servizi.

Le nostre attività, i nostri servizi
- Visure/certificati CCIAA on line in collaborazione con INFOCAMERE, Società Consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni
- Visure Pra on line
- Estratti Pra

Dal 2000 siamo autorizzati dalla Regione Piemonte alla:
- Riscossione bolli
- Contenzioso bolli
- soluzioni per problematiche relative a bolli pagati con indicazioni (targa, scadenza, importo ecc.) errati.
- Patenti
- rinnovo patente (medico in sede)
- duplicati
- patenti internazionali
- conversioni patenti militari
- conversioni patenti estere

Le nostre assicurazioni
n collaborazione con la RAS, colosso in ambito assicurativo,
siamo in grado di offrirVi
- preventivi RC auto ed emissione polizze in sede
- polizze industriali sospensione patente (per tutelarVi
in caso di ritiro del documento di guida)
- ampia gamma di prodotti assicurativi


CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

> Servizio di Consulenza Automobilistica

> Camper e pesi
> Autoveicoli alimentati a GPL
> R.C. Auto il risarcimento diretto
> Nuove esenzioni per veicoli alimentati a GPL e Metano e incentivi 2008
> La C.Q.C. - Carta di qualificazione del conducente
> Incentivi per il gas: fondi statali esauriti, restano quelli del progetto ICBI del ministero dell'Ambiente e le iniziative locali.
> In due sul motorino, ma solo con le nuove targhe
> L'autocarro: come sono tutelati i terzi trasportati
> Riammissione in circolazione di veicoli radiati dal P.R.A.: sia a seguito di radiazione d'ufficio sia su richiesta dell'intestatario
> Esenzione bollo per le auto destinate ai disabili: le novità introdotte dal Decreto Legge 151/03 approvato dal Senato il 31.07.2003
> Nuovo Codice della Strada: le novità introdotte dal Decreto Legge 151/03 approvato dal Senato il 31.07.2003
> La patente a punti: i punti sottratti alla patente ad ogni infrazione; ulteriori disposizioni per l' applicazione della disciplina della patente a punti
> Consigli utili: alcuni consigli da ricordare prima di mettersi alla guida


Servizio di Consulenza Automobilistica
Potete farci direttamente le vostre domande scrivendo alla nostra mail: i professionisti che si occupano del servizio risponderanno ai vostri quesiti e gli argomenti verranno pubblicati in una bacheca virtuale consultabile da tutti.


Camper e pesi
Quante volte che ha pensato all'acquisto di un camper nuovo ha anche pensato al peso del veicolo?  Non moltissimi a giudicare dalla sempre maggiore offerta di questi veicoli dotati di tutti gli accessori che si desiderano, ma che per contropartita "pesano il giusto" e quindi fanno aumentare il peso complessivo a pieno carico fino a far superare il limite dei 35 q.li, cifra fatidica per porter utilizzare questo veicolo con solo la patente di categoria B.  Infatti se il veicolo ha un peso complessivo a pieno carico superiore ai 35 q.li per poterlo guidare occorre il patente di categoria C; non tutti sono in possesso di questa categoria di patente e in moltissimi casi normalmente solo una persona in famiglia ne è in possesso e questo non permette cambi di guida durante viaggi molto lunghi o in caso di improvvise inabilità del conducente.
La procedura per conseguire questo tipo di patente è abbastanza semplice e veloce: occorre sostentere una verifica orale per ciò che riguarda la parte teorica e una prova pratica da effettuarsi con autocarro apposito. Si può passare tramite una scuola guida o rivolgersi direttamente presso gli uffici provinciali della Motorizazione Civile di residenza. Da ricordare però che la patente di categoria C ha validità solo anni 5  fino ai 65 anni di età e che oltre viene rinnovata solo per anni 2 e previa visita presso la Commissione Medica Provinciale di competenza (per la patente B il rinnovo fino ai 50 anni avviene ogni 10 anni e successivamente, fino ai 70 anni per anni 5).
Tutto questo discorso va bene se  sulla carta di circolazione del veicolo è dichiarato che il veicolo ha un peso complessivo superiore ai 35 q.li a pieno carico, ma quando viene dichiarato un peso complessivo uguale o inferiore ai 35 q.li  e poi il suddetto peso viene superato per via del bagaglio  stivato sul veicolo (vedasi una famiglia media di 4 persone quando parte per le vacanze) o peggio ancora quando la casa costruttrice installa degli accessori o un allestimento che supera il limite previsto già a vuoto. in questi casi cosa può succedere?
Se si è in queste condizioni la patente di categoria  C può  servire solo ad evitare la multa per inadeguatezza della patente ma non evita le sanzioni per il superamente dei limiti di massa. In Italia c'è una tolleranza del 5% del peso complessivo a pieno carico come riportato da carta di circolazione, ma superato questo limite scattano le sanzioni.
Fino al 10% di superamento  la multa è di euro 35,00 e c'è la decurtazione di  1 punto dalla patente, fino al 20% la multa è di euro 71,00 e i punti persi sono 2,  fino al 30% la multa è euro 143,00 e i punti sono 3, fino al 40% la multa è di euro 357,00 e i punti sono 4.  Per glia altri paese dell'unione europea è consigliabile richiedere informazionio al riguardo ai veri enti per il turismo in Italia prima di mettersi in viaggio.
Quindi alla ragione di tutto ciò che è stato detto, prima di  effttuare  il cosiddetto "incauto acquisto" è bene informarsi nel dettaglio dei pesi sia domandando al rivenditore, sia consultando i depliant informativi, sia, nel caso di veicolo usato, verificando dalla carta di circolazione e magari perchè no, andando a pesare il mezzo di cui si è interessati. Tutto questo evita in futuro brutte sorprese.



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Autoveicoli alimentati a GPL
IL GPL, ovvero gas di petroli liquefatti, è un prodotto ricavato dalla raffinazione del greggio e dai giacimenti di gas naturali e viene usato come carburante per autotrazione nei veicoli a motore. Rispetto alla benzina presenta una serie di vantaggi sia nei confronti del veicolo con ottime prestazioni del motore, sia a livello di inquinamento con una minor immissione di ossidi di carbonio e azoto nell'aria (circa il 90% in meno ) e con la possibilità di circolazione nei centri storici nei casi di blocco della circolazione per inqunamento.
Attualmente i veicoli alimentati a gpl si distinguono in due categorie, quelli che vengono immessi sul mercato con un'alimentazione b/fiuel, ovvero già predisposti dalla casa costruttrice con la doppia alimentazione, e quelli che  installano l'impianto successivamente all'immatricolazione con alimentazione a benzina.  Per questo tipo di veicoli, ovvero quelli hanno la sola alimentazione a benzina, l'impianto a gas può essere installato sia su autovetture con carburatore che ad iniezione elettrica catalitica e non. E' fondamentale che l'cccensione e l'impianto elettrico siano perfettamente funzionanti.
I veicoli con questo tipo di alimentazione non necessitano di una manutenzione particolare, anche se occorre ovviamente rispettare quella programmata con un'attenzione maggiore all'accensione e all'impianto elettrico.  In ogni caso sarebbe opportuno effettuare un controllo ogni 15.000 KM e sostituire le candele e il filtro dell'aria; ogni 45.000 km occorre far controllare che non vi sia olio nel riduttore e sostituire il filtro della vaschetta dell'elettrovalvola gpl.
Nel caso di veicolo su cui venga installato l'impianto successivamente si dovrà provvedere ad effetture il collaudo del suddetto presso gli uffici della Motorizzazione Civile di competenza dell'installatore. Successivamente le revisioni saranno di tipo periodico per il viecolo secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il serbatoio del gas va sostituito ogni 10 anni e il veicolo va sottoposto a collaudo.
Con gli impianti di ultima generazione non ci sono limitazini nell'accesso dei parcheggi  interrati, alle navi e ai traghetti, dove è sufficiente dichiararlo al momento dell'imbarco.
La reperibilità di questo combustibile è notevolmente meno difficoltosa del passato in quanto in Italia ci sono almeno 1750 impianti di distribuzione  su tutto il territorio.
Ultima, ma non meno inportante, notizia è che la Regione Piemonte con decorrenza dal 24/11/2006 ha previsto l'esenzione del pagamento del bollo dei veicolo su cui sia stato montato l'impianto a gpl dopo tale data per anni 5 a decorrere dalla prima data di scadenza del bollo successiva. Per quelli il cui impianto sia stato installato prima di tale data è prevista una tariffa unica di euro 2.58 per ogni kw di potenza indipendentemente dalla categoria Euro  a cui il veicolo appartenga.



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R.C. Auto il risarcimento diretto
La legge 254/2006 dichiara che per alcune tipologie di sinistri avvenuti dopo il 01/02/2007 le assicurazioni devono applicare il "risarcimento diretto".
Il risarcimento diretto consiste nell' indennizzo dell'assicurato che ha subito l'incidente e che si dichiari responsabile del tutto, oppure colpevole solo in parte del fatto accaduto, da parte della propria assicurazione  per i danni materiali (per cui non esistono limitazioni) e per per lesioni fisiche non gravi (fino ad un'invalidità permanente non superiore al 9%).
La normativa inoltre viene applicata solo se nell'incidente sono coinvolti due veicoli a motore che siano riconosciuti tramite il modulo blu di constatazione amichevole, che siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, che siano assicurati per la RCA con assicurazioni autorizzate a praticare in Italia.
Per ottenere il risarcimento diretto è necessario  portare alla propria assicurazione il  modulo blu di constatazione amichevole e precisare dove si trova il veicolo per la perizia ed eventuale documentazione medica in caso di lesioni personali.
L'assicurazione del danneggiato deve presentare una proposta di risarcimento entro:
30 giorni se il modulo è stato firmato da entrambe le parti coinvolte.
60 giorni se il modulo non è stato firmato da entrambe le parti.
90 giorni per lesioni fisiche a persone.
Se l'assicurato accetta la proposta  economica formulata dal liquidatore la compagnia è tenuta ad effettuare il risarcimento entro 15 giorni.
Se l'assicurato non  accetta la proposta formulata dall'assicurazione, o se la proposta non avviene entro il termini stabiliti,  è possibile reclamare i propri diritti anche appoggiandosi a vie legali oppure tramite un rappresentante delle associazioni di consumatori. Il rispetto dei termini temporali di cui sopra  è uno degli obblighi a cui la compagnia deve fare fronte per non essere segnalata all'ISVAP (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE) e per non rischiare di incorrere in sanzioni.
Questa procedura di risarcimento  diretto inoltre prevede che in caso di lesioni a terze persone trasportate è possibile fare richiesta di rimborso alla stessa assicurazione del veicolo in cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità d'incidente del conucente. L'assicurazione è obbligata a risarcire i danni riscontrati da terze persone nei limiti di tempo legalmente previsti  per il risarcimento diretto, erogando fino a 774.685,35euro, valore del massimale minimo definito per legge. Se il danno subito dalla persona a bordo del veicolo supera il massimale minimo è possibile richiedere la somma restante all'assicurazione della controparte.
Se il modulo di sinistro non è correttamente compilato, mancano dei dati o della documentazione, la compagnia ha 30 giorni di tempo per richiedere all'assicurato di integrare la documentazione mancante; quindi per poter ottenere il risarcimento in tempi rapidi è necessario che tutto sia correttamente compilato e correlato della documentazione necessaria.
Se il sinistro denunciato non risulta idoneo alla procedura di risarcimento, l'assicurazione deve darne cumunicazione al proprio assicurato entro 30 giorni  dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, spiegandone i motivi di non attuabilità. In questo caso l'assicurato dovrà richiedere l'indennizzzo  all'assicurazione della controparte, che attiverà la procedura tradizionale di rimborso.
La procedura di risarcimento diretto non prevede l'indennizzo in caso di:
- incidente all'estero;
- sinistro tra piu di due veicoli a motore;
- incidente in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- incidente in cui viene conivolto un veicolo non assicurato;
- danni fisici gravi al conducente. In questo ultimo caso  i danni materiali al veicolo ed alle cose possono comunque essere rimborsati  dalla procedura di risarcimento diretto.
In caso di incidente stradale con un mezzo a motore privo di assicurazione RCAUTO oppure non constatato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata  alla compagnia  assicuratrice designata dall'ISVAP per poter beneficiare  del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.


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Nuove esenzioni per veicoli alimentati a GPL e Metano e incentivi 2008
L'art.11 della l.r.n.22/2007 introduce un'esenzione di cinque o tre anni per i veicoli su cui sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o METANO succesivamente al 24 novembre 2006.  
I casi previsti sono due:
1- per i veicoli di potenza non superiore ai 100 kw che rispettino la direttiva 94/12/CE e seguenti (veicoli euro 2 3 4) l'esenzione è riconosciuta per  cinque anni a partire dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22/2007 (7 dicembre 2007).
2- per i veicoli di potenza non superiore ai 100kw , immatricolati dopo il 31 dicembre 1989  che non rispettano la direttiva 94/12/CE (euro 0; euro1) l'esenzione  è riconosciuta per tre anni a decorrrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22/200787 dicembre 2007).
Un discorso a parte va invece fatto relativamente agli incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati.
Relativamente a questo i casi sono tre:
1- per i veicoli  con alimentazione esclusiva o doppia con GAS METANO E GPL nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno  è prevista fino al 31/12/2008 l'erogazione di un contributo ed è esteso alle autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo  che rispettino la normativa euro 2 purchè immatricolati entro il 01/01/1999. E' previsto un rimborso per il trasporto pubblico locale fino a 150.00. Per coloro che effettuano una rottamazione senza sostituzione di veicolo, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati possono  richiedere in alternativa un contributo di euro 800.00.  Tutto ciò fermo restando  il contibuto previsto per il solo acquisto di veicoli con alimentazione GAS METANO ,GPL,  ELETTRICA  O IDROGENO che andrà ad esaurirsi il 31/03/2010.
2- per i veicoli con alimentazione  a benzina  di cui venga effettuata la demolizione di autovetture o autoveicoli trasporto promiscuo di categoria euro 0 ,1, 2, immatricolati prima del 01/01/1997 con relativo acquisto di autovetture nuove euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi  di CO2 per km oppure non oltre 130 di CO2 per km se alimentati diesel è previsto un contributo di euro 700.00 e l'esenzione del bollo per 1 anno, esteso a 3 se  il veicolo rottamato  è un euro 0. Il contributo sarà aumentato di euro 100.00 nel caso  in cui l'autovettura nuova non emetta oltre 120 grammi di CO2 per km. Il contibuto sarà aumentato ulteriormente di euro 500.00 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti alla stesso nucleo familiare e conviventi secondo attestazione dello stato di famiglia.
3- per la sostitutituzione di veicoli aventi massa minima fino a3500 kg attraverso la demolizione di veicoli di categoria euro 0 o 1 immatricolati prima del 01/01/1999  con veicoli nuovi nuovi euro 4 della medesima titpologia ed entro il medesimo limite di massa è concesso un contributo di: -euro 1500.00 se il veicolo è di masa minima inferiore a 3000kg -euro 2500.00 se il veicolo è di massa massima da 3000 a 3500kg. Tali disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 01/01/2008 fino al 31/12/2008 ed  immatricolati entro e non oltre il 31/03/2009.  
E' inoltre previsto l'incentivo  nella misura di euro 350.00 per i veicoli che installino un impianto GPL  e di euro 500.00 per i veicoli che installano  un impianto a metano.


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La C.Q.C. - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE. (G.U.N.80  DEL 05/04/2007)
La carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata  CQC)  è una tessera di formato uguale alla patente di tipo europeo, viene  rilasciata dalla Motorizzazione Civile ai titolari di CAP (certificato di  abilitazione professionale) di tipo KD,  ai titolari di patente di  categoria  C, C+E , D , D + E,  e  da diritto ad un punteggio  di 20 punti che verrano decurtati per infrazioni in stato di servizio. Anche  per la CQC è possibile frequentare un corso di recupero  della durata di  20 ore.
Il sistema partirà dal 06 aprile 2008 ed è analogo a quello della patente a punti: in pratica chi possiede la CQC parte con un punteggio di 20 punti che andrà  a     scalare in caso di infrazioni.
La CQC può essere rilasciata per documentazione fino alla data del 20 aprile 2010 per  coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti in merito alla patente     di guida C D C+E D+E e eventuale cap. di tipo KB  purché conseguiti in data antecendente al 06 febbraio2007. Per tutti coloro che non rientrano nella suddetta     categoria di persone  è possibile conseguire la CQC frequentando un corso di 280 ore  e sostenendo un esame.
La documentazione necessaria per il rilascio  della CQC "per documentazione" è la seguente:
firma sul modello TT746C
fotocopia patente in corso di validità
fotocopia  carta d'identità
fotocopia codice fiscale
fotocopia eventuale CAP
1 fotografia formato tessera a sfondo bianco
Per il rilascio in seguito a "documentazione" occorre rispettare un calendario di presentazione stabilito dal decreto e quindi i titolari di patente  i cui cognomi iniziano dalla lettera A  sino alla lettera R possono già provvedere alla richiesta, mentre per tutti quelli il cui cognome iniziano con le lettere S,T,U,V,,W,X,Y,Z, potranno inoltrare la richiesta dal 6 gennaio 2008.
La scadenza della CQC va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per quelle che abilitano al trasporto di persone (titolare di patente tipo D con CAP TIPO     KB) E DAL 1O settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (patente di tipo  C).  Ad esempio  una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione"  il 01 ottobre 2007 scadrà il 09 settembre 2013  mentre una CQC rilasciata "per documentazione" per trasporto di cose in data 01 ottobre 2007 scadrà il  09 settembre 2014.
Il  rinnovo avverrà tramite gli uffici della Motorizzazione Civile e se durante il corso della validità della CQC viene effettuato un duplicato patente si dovrà provvedere a duplicare anche il suddetto documento.


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Incentivi per il gas: fondi statali esauriti, restano quelli del progetto ICBI del ministero dell'Ambiente e le iniziative locali.
A causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, si è chiusa la lista d'attesa per l'accesso agli incentivi all'acquisto di autoveicoli nuovi a Gpl e metano o alla trasformazione di mezzi con meno di tre anni di vita. Lo ha comunicato il ministero delle Attività Produttive precisando che le prenotazioni provvisorie effettuate negli ultimi giorni verranno convalidate solo in presenza di fondi residui. Insomma, non c'è la certezza che le richieste vengano soddisfatte.
Nel 2006, gli automobilisti hanno potuto contare su circa 42 milioni di euro complessivi, 2 milioni provenienti dallo stanziamento, che si rinnova automaticamente ogni anno, previsto dalla legge 403/97, e 40 stanziati dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248.
Si può ancora usufruire di circa il 60% dei 15 milioni di euro stanziati dal ministero dell'ambiente nell'ambito dell'iniziativa Icbi, che vede coinvolti circa 150 Comuni (tra i quali anche Pinerolo) a rischio inquinamento atmosferico. In questo caso il contributo per i residenti nei Comuni coinvolti, è di 350 euro (sotto forma di sconto da erogarsi a cura delle officine convenzionate) per la conversione a Gpl o metano dei veicoli alimentati a benzina di categoria Euro 1 ed Euro 2, generalmente immatricolati tra il 1993 e il 2000.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni locali o statali e gli si aggiungono buoni sconto per l'acquisto di carburante, messi a disposizione dalle associazioni di settore. Nel caso del Gpl, questo beneficio è di 60 euro, grazie a Ecogas, Assogasliquidi e Di.Stra.Gas.
A livello locale, inoltre, sono a disposizione incentivi messi a disposizione dalle regioni o dagli enti locali. Per ottenere l'incentivo è necessario prenotare la trasformazione in un'officina aderente all'iniziativa che, dopo avere verificato la disponibilità dei fondi e ottenuto il codice di prenotazione attribuito a ciascun intervento, che garantisce l'accantonamento del fondo, comunica al beneficiario quando potrà installare sul veicolo l'impianto a gas.
Per i dettagli è opportuno rivolgersi alle singole amministrazioni locali o al consorzio Ecogas (www.ecogas.it), organismo associativo rappresentativo del settore del gas per autotrazione, Gpl e metano.


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In due sul motorino, ma solo con le nuove targhe
Dal mese di luglio saranno disponibili le nuove targhe per i motorini di cilindrata cinquanta e con esse importanti novità:
-si potrà circolare in due sul motorino (a patto che il mezzo sia omologato e il conducente maggiorenne)
- la targa sarà strettamente legata al proprietario e al mezzo.
La nuova targa riguarderà solo motorini e minicar di cilindrata cinquanta immatricolati tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge che modifica alcuni articoli del codice della strada. Quindi da metà luglio in avanti.
Le vecchie minitarghe sono comunque sempre valide. Solo chi sia in possesso di un motorino omologato per il trasporto di due persone può richiedere una nuova targa per acquisire il diritto a trasportare passeggeri (evitando così l'attuale multa di 70 Euro).
Le nuove targhe ed i certificati di circolazione saranno rilasciati dagli uffici della motorizzazione e dalle agenzie automobilistiche autorizzate. Le targhe saranno comunque prodotte solo dal poligrafico dello stato, saranno più grandi delle attuali, ed avranno 6 numeri, uno in più degli attuali 5. Inoltre, le nuove targhe, collegate al numero di telaio e al nome del possessore del mezzo saranno rintracciabili sulla banca dati della Motorizzazione, rendendo più semplice l'dentificazione dei mezzi rubati e le responsabilità dei conducenti. In caso di vendita del mezzo, la nuova targa continuerà ad essere di proprietà del titolare che potrà riutilizzarla per un altro ciclomotore. Non volendola più riutilizzare, la targa dovrà essere distrutta e si dovrà dare comunicazione agli uffici della motorizzazione o alle agenzie automobilistiche autorizzate.


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L'autocarro: come sono tutelati i terzi trasportati
Sulle strade imperversano i veicoli immatricolati autocarro con allestimenti sempre più rivolti all’uso cittadino; la stragrande maggioranza di detti veicoli viene utilizzata alla stregua di un mezzo normale e quindi anche per il trasposto di persone  quali parenti o amici o dipendenti di qualsivoglia ditta.
Il motivo per scegliere la versione autocarro piuttosto che la versione autovettura è determinato dal regime fiscale di maggior favore che gode l’autocarro  rispetto all’Autovettura, in quanto la tassa di proprietà ha un costo inferiore e i costi del veicolo (costo carburante, manutenzione, etc.) sono oneri fiscali deducibili.
Il problema sorge quando il veicolo viene usato per trasporto di persone  in quanto l’art. 54 del codice della strada descrive l’autocarro come “veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle  cose stesse”. L’art.82  del codice della strada al comma 9 dispone che chiunque utilizza per il trasporto di persone  un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
Altro problema correlato all’immatricolazione del veicolo autocarro, ma non ultimo in ordine di importanza, è il discorso assicurativo. La  legge sull’assicurazione obbligatoria per  la responsabilità civile  da circolazione stradale  all’art.1 comma 2 cita: “ tutela e risarcisce i danni ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto è effettuato”, ma  la nostra attenzione va posta sulla normativa che le polizze sul mercato prevedono quali rischi esclusi dalla assicurazione “i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazione della carta di circolazione”. In questo caso la compagnia di assicurazione a fronte di richiesta di risarcimento del danno subito dal trasportato dovrà provvedere al pagamento, ma avrà facoltà di agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato  per le somme versate,  in quanto l’evento è escluso dalla copertura assicurativa. Oggi la maggioranza delle polizze prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell’assicurato, ma è bene verificare con attenzione il suo contenuto, perché in alcuni casi, è alquanto ambiguo. La RAS, da parte sua, tutela completamente l’assicurato in quanto la clausola di rinuncia alla rivalsa descritta sulle polizze recita “… nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione”.


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Riammissione in circolazione di veicoli radiati dal P.R.A.

E’ possibile effettuare la riammissione in circolazione di veicoli radiati dal P.R.A. sia a seguito di specifica richiesta dell’intestatario, sia a seguito di radiazione d’ufficio  ai sensi della legge 28 febbraio 1983 n.53 (mancata corresponsione della tassa erariale di circolazione). Il veicolo può essere reimmatricolato senza che sia considerato “nuovo” ai fini della rispondenza dei requisiti tecnici al momento prescritti per i veicoli nuovi. A seguito dell’eventuale esito favorevole di dette verifiche e della prescritta visita e prova  il veicolo sarà reimmatricolato  indicando  nel nuovo documento di circolazione, tra le annotazioni: veicolo già immatricolato con targa… e radiato dal P.R.A. La visita e prova di riammissione alla circolazione alla quale il veicolo sarà sottoposto  previo riscontro  dell’avvenuta radiazione risultante dall’estratto cronologico o da altra documentazione potrà essere effettuata dagli  Uffici Provinciali e comporterà le stesse verifiche di cui alla circolare 89/79  del 15/12/1979 ( per le parti essenziali come telaio, freni sterzo o comunque tutti gli organi che interesano le sicurezza della circolazione, siano nuove di fabbrica  o provenienti da veicoli non ancora radiati  e la cui data di costruzione risalga ad epoca non  superiore ai sette anni). Devono inoltre rispettare l’obbligatorietà dell’installazione delle cintura di sicurezza nonché  della rispondenza delle immissioni inquinanti, al D.M. 5.6.1989. Per i veicoli radiati dal P.R.A. in seguito a mancata corresponsione della tassa erariale di circolazione sarà necessario effettuare il pagamento  dei bolli per gli ultimi tre anni  antecedenti all’anno di riammissione in circolazione. I  veicoli devono avere  la carta di circolazione, il foglio complementare o il certificato di proprietà e le targhe; nell’ipotesi non si sia in possesso del  foglio complementare  deve essere prodotta la denuncia di smarrimento rilasciata dall’autorità competente. Se non si è in possesso della carta di circolazione e delle targhe  non è possibile effettuare la riammissione in circolazione. I documenti suddetti saranno ritirati all’atto della consegna della nuova  targa. E’ necessario che il veicolo sia iscritto all’ASI (AUTO STORICHE ITALIANE)  se trattasi di autoveicolo o all’ F.M.I. (FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA) se trattasi  si motociclo. I motoveicoli iscritti all’ F.M.I.  di interesse storico  e collezionistico possono essere reimmatricolati  facendo riferimento alla loro prima immissione in circolazione. La riammissione in circolazione del veicolo può essere richiesta sia dall’intestatario stesso della carta di circolazione, nel qual caso per effettuare l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione di proprietà rilasciata da un notaio in duplice copia, sia da persona diversa , nel qual caso occorre una dichiarazione di vendita.


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Esenzione bollo per le auto destinate ai disabili

L’ARTICOLO   10   DELLA   LEGGE   REGIONALE    NR  23  DEL  23   SETTEMBRE   2003 PREVEDE   L’  ESENZIONE   DAL   PAGAMENTO   DELLA  TASSA  AUTOMOBILISTICA PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI DISABILI:
* PERSONA  DISABILE  DICHIARATA GRAVE AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 3 DELLA LEGGE  104/92  PER  RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE ( O IN POSSESSO DI INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO)

* PERSONA   CHE   ABBIA   FISCALMENTE   A    CARICO   UNA   PERSONA  DISABILE DICHIARATA GRAVE AI  SENSI  DELL’  ART    3    COMMA  3  DELLA   LEGGE   104/92 PER  RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE ( O  TITOLARE  DI  INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO)

* PERSONA  CON  DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE CHE ABBIA L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (EX ART 1 L. 18/1980)

* PERSONA  CHE ABBIA FISCALMENTE A CARICO UNA PERSONA CON DISABILITA’ PSICHICA   O   MENTALE  CHE  ABBIA L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (EX ART 1 L. 18/1980)

* PERSONA NON VEDENTE O SORDOMUTA ASSOLUTA

* PERSONA CHE ABBIA FISCALMENTE A  CARICO   PERSONA   NON   VEDENTE   O SORDOMUTA ASSOLUTA

* INVALIDO   CON   RIDOTTE   O   IMPEDITE   CAPACITA’  MOTORIE CON VEICOLO ADATTATO (ADATTAMENTO  RISULTANTE   DALLA  CARTA DI  CIRCOLAZIONE E DALLA PATENTE SPECIALE).

POSSONO ESSERE ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SOLO I VEICOLI  CON CILINDRATA   NON   SUPERIORE   A   2000   CC  SE DOTATI DI MOTORE A BENZINA O 2800CC SE DIESEL
L’ESENZIONE PUO’ ESSERE CONCESSA PER UN SOLO VEICOLO .

IL   TRASFERIMENTO   DA   UN   VEICOLO   AD   UN  ALTRO  DI UNA ESENZIONE GIA’ ESISTENTE PUO’ ESSERE  EFFETTUATO  SOLO  SE  IL  VEICOLO PRECEDENTEMENTE ESENTATO E’ STATO  VENDUTO ROTTAMATO O RUBATO.

L’ESENZIONE CONCESSA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA : IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE  NON  DA  DIRITTO AL RIMBORSO DELLE TASSE PAGATE PER GLI ANNI TRASCORSI.

L’ESENZIONE VIENE TACITAMENTE RINNOVATA  DI ANNO IN ANNO . ALLORQUANDO   PERO’   IL   CERTIFICATO   MEDICO  ATTESTANTE   L’INVALIDITA’ RIPORTA   UN   TERMINE   PER    LA   REVISIONE   DELLO   STATO   DI     DISABILITA’ L’ESENZIONE VIENE AUTOMATICAMENTE CHIUSA ALLA SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE

VANNO    INOLTRE    COMUNICATI     AL      SETTORE    TRIBUTI    DELLA    REGIONE PIEMONTE  (  ENTRO 30 GG  DAL   VERIFICATASI)   TUTTI    QUEI    FATTI   TALI    DA MODIFICARE   LA    SITUAZIONE   IN   BASE   ALLA   QUALE  L’ESENZIONE E’ STATA RICONOSCIUTA COMPRESA LA VENDITA DEL VEICOLO IN OGGETTO.

IN CASO DEL DECESSO DEL DISABILE O DELLA PERSONA CHE LO HA FISCALMENTE A CARICO LA COMUNICAZIONE ANDRA’ EFFETTUATA ENTRO 90GG.

PER  OTTENERE  L’ESENZIONE GLI INTERESSATI DEVONO SPEDIRE A MEZZO POSTA, ENTRO 90GG   DALLA  SCADENZA  PREVISTA PER IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA TASSA AUTOMOBILISTICA , AGLI UFFICI DEL SETTORE TRIBUTI PIAZZA CASTELLO NR 71 10123 TORINO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :

*COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE NELLA QUALE IL PROPRIETARIO RISULTI ESSERE IL DISABILE O LA PERSONA CHE LO HA FISCALMENTE A CARICO.

*COPIA DELLA PATENTE (NEL CASO DI VEICOLO ADATTATO )

*AUTOCERTIFICAZIONE  IN CUI SI DICHIARA CHE IL DISABILE E’ FISCALMENTE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE SI VUOLE ESENTARE

*COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO MEDICO –LEGALE ATTESTANTE LO STATO DI DISABILITA

*MODULO DI RICHESTA ESENZIONE REPERIBILE PRESSO I NOSTRI UFFICI OPPURE SCARICABILE DAL SITO DELLA REGIONE PIEMONTE.  

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Nuovo Codice della Strada

Dopo molteplici rinvii e modifiche nella seduta di Giovedi' 31.07.03 il Senato ha definitivamente approvato il Decreto Legge 151/03 recante modifiche al Codice della Strada .
Una delle grandi novita' del nuovo codice e' la " Patente a Punti" : il nuovo sistema , accanto alle classiche sanzioni pecuniarie e amministrative gia' previsteintroduce la sottrazione di punti dalla patente.
Consumati i punti a disposizione e' obbligatorio tornare alla scuola guida.
Ecco ora una sintesi delle nuove regole e delle principali cose da sapere sull' argomento :
* All' atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti . Tale punteggio, annotato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella allegata.
* L' organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione ne' da notizia entro 30giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
*Ogni violazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
*Se il titolare commette contemporaneamente piu' di un' infrazione che comporta la perdita di punti,ma non la sospensione della patente (le vecchie sanzioni accessorie restano valide) puo' usufruire di uno sconto : perdera' 15 punti invece che la somma dei punti relativi a ogni singola violazione , qualora tale somma sia superiore a 15
*La sottrazione si applica alla patente del conducente del veicolo, se questi viene fermato subito o se il proprietario del veicolo che riceve la multa a casa indica chi era al volante . In caso contrario i punti li perde il proprietario del veicolo.
*La legge e' particolarmente severa con i neopatentati : i punti scalati sono doppi entro i primi 3 anni dal rilascio della patente ( a partire da quelle rilasciate dal 1 ottobre 2003
*Purche' il punteggio non sia esaurito ,la frequanza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole,consente di riacquistare 6 punti per chi possiede una patente normale e 9 per speciali categorie ( es. tassisti e possessori del Cap)
*Salvo il caso di perdita totale di punteggio,la mancanza, per il periodo di 2 anni di violazione di una delle norme di comportamento da cui derivi la decurtazione di punteggio , determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale
*Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente deve sottoporsi alla revisione della patente di guida(di cui all' ART 128) entro 30giorni dalla notofica del provvedimento. Trascorso tale termine senza che il titolare si sottoponga a tale provvedimento la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione e' notoficato dagli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento.
*Il decreto introduce una sorta di " premio" per chi per lunghi periodi non viola il codice della strada.Restare a punteggio pieno (20 punti) e non commettere infrazioni garantisce un bonus di 2 punti per ogni biennio di guida virtuosa fino ad un massimo di 30 punti (tetto quest'ultimo impossibile da superare in ogni caso).

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La patente a punti

Dopo molteplici rinvii e modifiche nella seduta di Giovedi' 31.07.03 il Senato ha definitivamente approvato il Decreto Legge 151/03 recante modifiche al Codice della Strada .

I punti sottratti alla patente per le diverse infrazioni:

INFRAZIONE PUNTI DA SOTTRARRE
Gare di velocità 10
Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti
10
Superamento limite di velocità oltre a 40 km orari 10
Fuga dopo incidenti con danni a persone 10
Inversione di marcia in autostrada 10
Uso in autostrada della corsia di emergenza 10
Inversione di marci in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi
8
Passaggio con semaforo rosso o mancato rispetto dello stop 6
Violazione obblighi su precedenza 5
Mancato allacciamento delle cinture o uso dei seggiolini per bambini
5
Uso del telefonino senza auricolare mentre si guida 5
Mancato rispetto distanza di sicurezza 5
Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali 5
Marcia normale su corsia di sorpasso 4
Violazione delle regole di uso dei fari abbaglianti 3
Superamento di velocità di oltre 10 Km ma meno di 40 Km all'ora 2
Parcheggiare nelle corsie e negli spazi di fermatadei mezzi pubblici
2
Uso improprio o irregolare delle luci 1
Animali nell'abitacolo o in numero superiore al consentito 1

Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti

In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura si sono manifestate alcune problematiche e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare si intende dare risposta al fine di garantire una corretta applicazione delle norme.
PATENTE A PUNTI PER CONDUCENTI TITOLARI DI PATENTI RILASCIATE DA STATO ESTERO
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato una sezione speciale dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che conterra’ le generalita’ dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti.
Le conseguenze di tale annotazione sono descritte nell’art 6 ter della legge 214/2003 e riguardano coloro che nel paese di origine non sono sottoposti ad un regime simile alla patente a punti.
DECURTAZIONE DEI PUNTI NEI CONFRONTI DI TITOLARE DI PATENTE IDENTIFICATO SUCCESSIVAMENTE.
Nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’ accertamento dell’ illecito la decurtazione del punteggio viene attribuita al proprietario del veicolo salvo che questi, entro 30gg dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida.
Qualora il proprietario del veicolo faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione conforme al modello allegato sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida la decurtazione del punteggio sara’ attribuita al conducente del veicolo al momento del fatto.
RICHIESTA DI FORNIRE LE GENERALITA’ DEL TRASGRESSORE A LOCATARI, USUFRUTTUARI, ACQUIRENTI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO
Quando il trasgressore e’ immediatamente identificato il C.D.S.impone l’obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida del veicolo.
La norma , utilizzando il termine proprietario si riferisce anche ai soggetti che per effetto di un contratto di locazione finanziaria , usufrutto ,patto di riservato dominio sono obbligati in solido con il trasgressore.
Per questo motivo il verbale di contestazione e la richiesta di fornire informazioni relative alla persona che si trovava alla guida verranno notificate direttamente al locatario, usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio.
RICHIESTA DI FORNIRE GENERALITA’ DEL TRASGRESSORE AD IMPRESA
Qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica , l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente.
DECURTAZIONE DI PUNTI A SEGUITO DI ILLECITI PENALI
Quando sono accertati illeciti a carattere penale dai quali consegue la decurtazione di punti la comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo la Sentenza definitiva di condanna.
La decurtazione si puo’ applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiche’ la misura non puo’ essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all’illecito.


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Scarica il MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

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Consigli utili

Per evitare di perdere punti e vedersi sequestata la patente ma anche come atto di rispetto per la propria persona e per gli altri ecco dieci piccoli ma fondamentali consigli da tener presente prima di mettersi al volante :

1) Allacciare la cintura di sicurezza e farla allacciare a tutti i passeggeri
2) Non mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici o dopo un abbondante pranzo
3) In caso di bebe' a bordo usare sempre il seggiolino a norma di legge
4) Telefonare solo con il kit vivavoce o l'auricolare
5) Mantenere la distanza di sicurezza
6) Fermarsi in caso di sonnolenza
7) In caso di lunghi viaggi fare una sosta ogni 2 ore circa
8) Prima di affrontare un viaggio effettuare un accurato controllo della vettura
9) Mantenere i fari accesi anche di giorno su strade extraurbane e autostrade
10) Verificare periodicamente lo stato dei pneumatici


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