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Passaporto
da novembre 2004 è previsto dalla legge, per chi esce dall’Italia, il passaporto per cani, gatti e furetti; è obbligatorio eseguire la vaccinazione per la rabbia almeno 20 giorni prima della partenza. Naturalmente è obbligatoria anche l’identificazione con microcip.
Consigli per chi adotta un cane
COMPLIMENTI!!! Avete appena ADOTTATO un cane!
Permetteteci di darvi alcuni consigli veterinari per la gestione di questo piccolo amico.
ALIMENTAZIONE:
- è la PRIMA terapia e deve essere controllata e bilanciata. Per comodità vostra è consigliabile dare del cibo commerciale di buona marca e specifico per l'età del cane;
- è utile seguire i dosaggi e le indicazioni fornite dalla ditta produttrice: non esagerare con le dosi. Preferite le crocchette che contribuiscono a mantenere i denti puliti;
- i cuccioli devono mangiare 3-4 volte al giorno, mentre per i cani adulti i pasti devono essere almeno 2;
- l'acqua pulita deve sempre essere a disposizione;
- il cioccolato per i nostri amici è VELENO!! Fanno molto male i dolci, i sughi e sughetti e la carne di maiale.
ABITAZIONE:
- se il cane vive in appartamento deve uscire per passeggiare e fare i bisogni almeno 3-4 volte al dì
- se il cane vive all'aperto deve avere una cuccia riparata dal sole e dalle intemperie. È comunque consigliabile e bello portarlo a passeggiare fuori dal suo recinto almeno 1 volta al giorno poiché questo rafforza il rapporto e l'intesa con il cane. SALUTE:
- AFFIDATE la salute del vostro amico ad un Medico Veterinario e non ai luoghi comuni oppure ai "sentito dire". Fate la prevenzione per:
- le più comuni malattie infettive con la vaccinazione annuale;
- la filariosi cardiopolmonare;
- i parassiti interni ed esterni.
- leysmaniosi
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Dalla parte del cane
Capita spesso, troppo spesso, che un nuovo cane arrivi al Rifugio. Tutte le settimane, almeno una volta, e non si sa se il cane sarà presto restituito a degli ansiosi proprietari, o dovrà passare con noi dei mesi prima di una nuova adozione (nel migliore dei casi), o degli anni, o magari tutta la vita. La condanna all'ergastolo non è cosa rara. Spesso, quando un cane nuovo arriva, è molto spaventato e noi lo stringiamo forte e gli diciamo che non deve avere paura, che sarà protetto e amato, chiunque lui sia, bello o brutto, giovane o malato, forte o debole. Spesso, quando un cane nuovo arriva, è affamato, assetato, infreddolito e noi gli diciamo che presto, subito, riceverà del cibo, dell'acqua, una coperta, che avrà una cuccia tutta sua, che avremo cura di lui.
Spesso, quando un cane nuovo arriva, è malato, sporco e pieno di parassiti e noi gli diciamo che sarà curato, ripulito e liberato di queste bestie che gli fanno male.
Spesso, dopo tutto questo, un cane nuovo trova il coraggio di guardarci fisso negli occhi. E noi vediamo un tale pozzo di terrore, che non abbiamo più nulla da dire. Mancano le parole, di fronte alla crudeltà, all'indifferenza, alla capacità di dare l'inferno su terra o la morte a qualcuno che non può nemmeno gridare aiuto. La totale dipendenza di questi esseri da noi dovrebbe fare nascere nel nostro animo un'altrettanto totale disposizione alla protezione e al rispetto, in quanto esseri più forti, più grandi, maggiormente dotati di intelletto.
Per loro, per questi fratelli minori gettati nel fango,io chiedo rispetto, badate non chiedo nemmeno amore, chiedo rispetto.
Gli amici del Rifugio di Cavour
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Igiene ambientale e benessere degli animali
CITTA’ DI PINEROLO REGOLAMENTO COMUNALE <IGIENE AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI>
Approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 24/08/ 2005
INDICE
Titolo I - I PRINCIPI
Art: 1 Profili istituzionali pag. 4
Art: 2 Valori etici e culturali. pag. 4
Art. 3 - Competenze pag. 5
Art. 4 - Tutela degli animali. pag. 5
Titolo II - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 - Ambito di applicazione. pag. 6
Art. 6 - Esclusioni. pag. 6
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 Responsabilità e doveri dei detentori di animali pag. 6
Art. 8 - Divieti generali. pag. 7
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica. pag. 8
Art. 10 - Abbandono di animali. pag. 8
Art. 11 - Avvelenamento di animali. pag. 9
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti/ attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica. pag. 9
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. pag. 9
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali pag. 10
Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale pag. 10
Art. 16 - Esposizione di animali. pag. 10
Titolo IV - CANI
Art. 17 Riferimenti legislativi. pag. 10-11
Art. 18 Canile Municipale pag. 11
Art. 19 Attività motorie e rapporti sociali pag. 13
Art. 20 Divieto di detenzione a catena pag. 14
Art. 21 Dimensione dei recinti pag. 14
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. pag. 14
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani. pag. 14
Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici. pag. 15
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi. pag. 15
Art. 26 Anagrafe canina informatizzata (microcippatura) pag. 15
Titolo V GATTI
Art. 27 Randagismo felino pag. 16
Art. 28 Criteri di base pag. 17
Art. 29 Status delle colonie feline. pag. 17
Art. 30 - Colonie feline pag. 18
Art. 31 Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici privati pag. 18
Art. 32 Presenza di colonie feline in strutture di comunità a rischio (ospedali, case di cura, asili nido, scuole) pag. 19
Art. 33 Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici pag. 19
Art. 34 Protocolli e convenzioni con OdV per l’affido di colonie feline pag. 19
Art. 35 Caratterizzazione delle convenzioni con OdV pag. 20
Art. 36 - Alimentazione dei gatti. pag. 21
Art. 37 - Detenzione dei gatti di proprietà. pag. 21
Art. 38 Sterilizzazioni e controlli sanitari pag. 22
Art. 39 - Cantieri pag 22
ART. 40 Criticità pag. 23
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 Inumazioni di animali pag. 23
Art. 42 - Sanzioni. pag. 24
Art. 43 - Vigilanza. pag. 24
Art. 44 Risorse pag 24
Art. 45 Entrata in vigore. pag. 25
Titolo I - I PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali.
1. La Città di Pinerolo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
2. La Città di Pinerolo, nell'ambito e nel rispetto dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e ne tutela la presenza nel proprio territorio degli animali, quali esseri senzienti, quali soggetti di diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche e quali entità costituenti elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
3. La Città di Pinerolo, al fine di favorire la corretta convivenza fra l’essere umano e gli animali, assicurando al tempo stesso la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. Pertanto le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
1. La Città di Pinerolo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività finalizzate all'accudimento ed alla cura degli animali che, al tempo stesso, concorrono allo sviluppo della personalità e della socializzazione e che sono in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. La Città di Pinerolo esprime la propria netta contrarietà verso ogni attività di sperimentazione scientifica e di vivisezione che veda l’improprio utilizzo di animali che, per finalità essenzialmente economiche, vengono sottoposti a torture che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute degli esseri umani. A tal fine la Città si impegna a promuovere, con la collaborazione delle associazioni animaliste interessate, campagne di sensibilizzazione.
3. La Città di Pinerolo ritiene fondamentale l’attuazione di progetti di educazione civica presso tutte le scuole dell’obbligo al fine di sensibilizzare le future generazioni al rispetto ed alla tutela dell’esistenza di ogni forma di vita sul pianeta.
4. La Città di Pinerolo riconosce il crescente ruolo assunto dalle Organizzazioni di volontariato (in seguito OdV) nella vita della città e considera positivamente l’opportunità di dare spazio e concretezza al concetto della sussidiarietà orizzontale che vede nell’associazionismo e nella partecipazione sociale all’amministrazione della città una componente imprescindibile e fondamentale. Di tali enormi potenzialità la Civica amministrazione deve fare buon uso con sensibilità a grande rispetto rifacendosi in toto a quanto recita la legge 266, 11 agosto 1991, legge quadro sul volontariato.
Art. 3 - Competenze.
1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l’abbandono degli stessi.
2. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in stretto coordinamento con l’Ufficio Ambiente, con la Polizia Amministrativa e le Associazioni animaliste (OdV) che devono essere considerate elementi insostituibili del processo volto alla tutela del benessere animale e dell’igiene ambientale (OdV operanti nel pinerolese nel rispetto delle leggi). La collaborazione ed il coordinamento con i Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell’A.S.L. 10. dovranno essere stretti e rigorosi.
3. L’assessorato all’Istruzione, anche in collaborazione con gli assessorati competenti, “riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l’uomo, gli animali e l’ambiente”, dovrà promuovere iniziative per le scuole che portino le OdV ad effettuare attività di sensibilizzazione rivolte essenzialmente ai giovani studenti (scuole elementari e medie)
Art. 4 - Tutela degli animali.
1. La Città di Pinerolo riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. La Città di Pinerolo, in base alla L. 281/91, alla L.R. 34/93, ed alle modifiche legislative promulgate con la legge 18 luglio 2004 , n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. La Città di Pinerolo si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente l’informazione ai cittadini per quanto riguarda le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali ed amministrative.
4. La Città di Pinerolo condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali. A tal fine, la Città di Pinerolo, predisponendo apposita modulistica, attiva presso l’Ufficio della Polizia Municipale il “Punto SOS animali” con il compito di raccogliere denunce presentate e sottoscritte direttamente dai cittadini, di verificarle ed intervenire a norma di legge.
Titolo II - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano, sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pinerolo.
2. La Città di Pinerolo, Comune capofila del pinerolese, persegue l’obiettivo di diffondere nell’ambito dell’intero territorio (Comunità Montane e singoli comuni) i principi ed i valori enunciati nel presente regolamento.
Art. 6- Esclusioni.
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
· agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
· alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
· alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 Responsabilità e doveri dei detentori di animali.
1. Chi detiene un animale è responsabile della sua custodia e deve averne cura e rispetto. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
2. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
· rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
· assicurargli un adeguato riparo dalle intemperie e dal sole;
· assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
· consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
· prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
· garantire la tutela di terzi da aggressioni;
· assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali
Art. 8 - Divieti generali.
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
3. E’ vietato condizionare il possesso di animali imponendo limitazioni in contrasto con le leggi vigenti. I regolamenti di condominio non possono limitare la presenza degli animali da affezione. Peraltro, nella considerazione che un numero elevato di capi può creare seri problemi igienico sanitari ai condomini, il limite massimo di animali da affezione (cani/gatti) consentito negli alloggi in condominio non può superare i tre capi.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle ore notturne (22,00 07,00), con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o animali per i quali è necessaria la detenzione in gabbia.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e combattimenti tra animali.
8. E’ vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali tipici della specie.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, non isolati dall'abitacolo dei passeggeri.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
11. E’ assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni ed altri volatili non compresi in allevamenti autorizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro città. Nelle altre zone dell’abitato è possibile somministrare cibo nelle aree opportunamente individuate.
12. E’ vietato somministrare cibo in corti o spazi privati ai volatili (piccioni ecc.) non compresi in allevamenti al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.
13. I proprietari di fabbricati, vista la predominante vocazione turistica della città, per il decoro e per evitare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari, dovranno provvedere a chiudere aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio.
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.
1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinatropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
Art. 10 - Abbandono di animali.
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11 - Avvelenamento di animali.
1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, Ufficio Ambiente, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell’ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali con apposita figura stilizzata.
3. Nel caso in cui l’amministrazione riscontri la necessità per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, la stessa predisporrà e/o farà predisporre appositi attraversamenti atti a facilitare il passaggio di tali animali.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Pinerolo.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. I cani dovranno essere dotati di museruola e tenuti al guinzaglio. Gli altri animali da compagnia dovranno essere trasportati in idonee gabbie.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.
1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.
1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali manifestazioni è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate e segnalate dal Servizio Veterinario dalla ASL 10.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro provinciale del volontariato) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
Art. 16 - Esposizione di animali.
1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
2. Anche per le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, vige l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie e di fornire loro il cibo e l'acqua necessari
Titolo IV CANI
Art. 17 Riferimenti legislativi.
1. La legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” affida ai comuni, singolarmente o in forma associativa, e all’Autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina.
2. La L.R. 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione” integra completandola la legislazione nazionale.
3. La legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” indica inequivocabilmente gli aspetti qualificanti il rapporto di collaborazione tra Enti Pubblici ed Organizzazioni di Volontariato.
4. La L.R. 29 agosto 1994, n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato” integra completandola la legislazione nazionale.
5. La L.R. 19 luglio 2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali da affezione” istituisce la nuova anagrafe canina volta anche al contrasto del deprecabile fenomeno dell’abbandono e del randagismo.
6. Accordo 8 febbraio 2004 Accordo tra il ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy- Principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l’uomo e predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative.
7. Legge 18 luglio 2004 , n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento e abbandono degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Art. 18 Canile municipale.
1. La Città di Pinerolo è dotata di una struttura di accoglienza per cani randagi e/o vaganti recuperati nel territorio comunale. Essa si articola in:
· Canile Sanitario di prima accoglienza: in esso vengono ricoverati in osservazione i cani recuperati al loro arrivo nella struttura. Dopo 10 giorni i cani che non hanno accusato sintomi di malattie transitano nel Canile Rifugio;
· Canile rifugio: in esso i cani stazionano, in attesa di recupero da parte dei proprietari o dell’adozione da parte di una nuova famiglia. La cessione dell’animale, al fine di evitare destinazioni improprie degli animali stessi, deve essere preceduta da idonei accertamenti circa l’affidabilità dei nuovi proprietari.
2. Le attività proprie del Canile comunale sono le seguenti:
· intervento di personale qualificato sul territorio comunale, in ogni circostanza di tempo e di luogo, per il recupero dei cani vaganti e/o randagi. L’intervento può essere disposto dalla Polizia municipale, dai Carabinieri, dalle altre Forze di Polizia e dall’ASL 10;
· ricovero e cura dell’animale nel Canile Sanitario di prima accoglienza;
· gestione dei cani ospiti del Rifugio e promozione dell’adozione;
· recupero delle carcasse di animali d’affezione su tutto il territorio comunale e successivo smaltimento delle stesse a norma di legge.
3. Per la gestione della struttura nel suo complesso e per l’attuazione di progetti di promozione all’adozione e di affido a nuovi proprietari, di contrasto all’abbandono e di educazione civica nelle scuole della città, la Civica Amministrazione si avvale prioritariamente delle OdV e/o degli Enti aventi finalità di protezione degli animali presenti e attivi nel pinerolese, mediante stipula di apposita convenzione. (1)
4. La scelta dell’OdV/Ente, deve avvenire con trattativa privata cui devono essere invitate OdV/Enti ( almeno cinque associazioni) , che dovranno essere in possesso, del seguente requisito di base:
· essere operanti da almeno un anno ed iscritte da almeno sei mesi - alla data del bando di apertura della trattativa privata - nel Registro regionale delle OdV - Sezione della Provincia di Torino sez. sanitaria tutela animali. Pena l’esclusione dall’ammissione alla gara l’OdV/Ente dovrà allegare rendiconto di esercizio relativo all’anno precedente o, in caso di OdV recentemente costituitasi, una previsione di bilancio; tale documento deve essere, approvato dall’assemblea dei soci. In tutti i casi occorre corredare l’offerta con una relazione esplicativa dell’attività svolta nell’ultimo anno . (2)
5. Per l’aggiudicazione del servizio pubblico devono essere considerati “titoli di merito” per le OdV/Enti, in ordine decrescente, anche all’interno di ciascuno dei sottoelencati punti:
a) aver svolto l’attività nel territorio:
· avere sede operativa nel comune di Pinerolo o in un comune del circondario (3);
· essere iscritta all’Albo delle Associazioni della Città di Pinerolo, a tutela delle giuste aspettative delle OdV animaliste operanti nel pinerolese (art. 9 dello Statuto della Città);
b) continuità di servizio:
· gestione di canili pubblici
· gestione di canili privati in convenzione con enti pubblici
· essere associazione , o in subordine essere articolazione periferica sezione - di una Associazione a livello nazionale o regionale, iscritta all’ Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali;
· l’essere articolazione periferica di una associazione a livello nazionale o regionale
c) qualità del servizio;
· iniziative diverse finalizzate a perseguire il benessere animale, inclusa la promozione degli affidi;
· aver svolto con continuità attività a favore di persone diversamente abili o socialmente svantaggiate;
· aver svolto la gestione di canili senza rilievi di natura igienico-sanitaria da parte dei servizi di vigilanza;
l’aver operato in convenzione con Enti locali senza demerito;
d) formazione dei volontari:
· l’aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
Note.
(1) Cifr. L.R. n.38/1994 e smi
(2) Per quanto concerne le articolazioni territoriali sezioni delle associazioni nazionali e/o regionali, vds D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001).
(3) Il circondario comprende i seguenti comuni: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, S.Pietro Val Lemina, S.Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Usseaux.
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.
1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21.
3. E’ vietato relegare permanentemente i cani su piccoli balconi. Tutti i luoghi dove vengono custoditi cani devono sempre essere dotati di una cuccia che ripari gli animali da intemperie/sole e di una ciotola con acqua.
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.
1. E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 (vedi L. reg. 34/93) e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 21 - Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 4 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. Il recinto dovrà essere almeno parzialmente coperto e dovrà essere disponibile apposita cuccia e ciotola con acqua.
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, nei limiti del successivo art. 24, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (e, ove sia necessario, anche la apposita museruola) qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori o quando questa sia espressamente prevista dalla legge.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati e segnalati mediante appositi cartelli e delimitazioni, adeguati spazi protetti destinati ai cani Tali spazi dovranno essere dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette, fontanelle ecc. (Piazza d’Armi, Parco Olimpico, area verde di via Midana ed altre aree da definire).
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti. Tali aree dovranno essere periodicamente sottoposte a disinfestazione a cura di ditta incaricata dal Comune.
Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti può essere vietato l'accesso agli animali domestici.
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi in ogni luogo su suolo pubblico e di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta in un contenitore (plastica o cartone) ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, quando sono in compagnia del proprio animale nel territorio del Comune di Pinerolo hanno l'obbligo di portare al seguito il materiale necessario per la raccolta “ogni tempo e luogo” degli escrementi. La Polizia Municipale è deputata al controllo deterrenza - ed a perseguire gli inadempienti.
Art. 26 - Anagrafe canina informatizzata.
1 A tutti i cittadini di Pinerolo, detentori di un cane, è fatto obbligo di sottoporre il proprio animale (entro 60 giorni dalla nascita) ad identificazione elettronica (microchippatura). Tale intervento viene effettuato presso il Canile municipale previa attivazione dei Servizi Veterinari della ASL 10.
All’atto dell’identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila una scheda che dà in copia al proprietario dell’animale.
2. La microchippatura del cane attiva automaticamente l’anagrafe canina. Il proprietario è sollevato dall’obbligo di registrazione in comune. mentre lo smarrimento deve essere denunciato entro 3 giorni.
Il costo della microchippatura è a carico del proprietario del cane. I cani adottati in canile sono già microcippati e nulla è dovuto dai cittadini.
3. I residenti nel comune di Pinerolo, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, quando sono in compagnia del proprio animale nel territorio del Comune di Pinerolo hanno l'obbligo di portare al seguito il documento di avvenuto/a tatuaggio/microchippatura.
4. Le pattuglie della Polizia Municipale devono essere dotate di lettori per microcip al fine di costituire deterrente di sensibilizzazione volto ad ottimizzare l’anagrafe canina informatizzata e combattere l’abbandono ed il randagismo. E’ alla Polizia Municipale che la L.R. ha demandato il compito di vigilare sulla corretta attuazione dell’anagrafe canina.
5. Il decesso e il trasferimento di proprietà, nonché eventuali variazioni di sede di detenzione del cane devono essere comunicati entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell’ASL di registrazione. E’ possibile, solo per i decessi di cani avvenuti prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 18 del 19.07.2004, darne comunicazione all’ex anagrafe canina comunale che detiene l’archivio cartaceo storico. Tale ufficio provvederà a trasmettere la segnalazione di rito all’ASL competente per territorio.
Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni anche alla Polizia Municipale del comune dove si ritiene che il cane si sia allontanato.
6. Le spese relative alla cattura e mantenimento in canile dei cani di proprietà devono essere addebitate al proprietario. La tariffa deve essere annualmente definita dalla Giunta Comunale sentito il gestore.
Titolo V - GATTI
Art. 27 Randagismo felino
1. La Regione Piemonte, con L.R. 34/93 art. 12, riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con l’ASL 10 e con le OdV.
2. L’esatta conoscenza della situazione territoriale - l’individuazione e identificazione anagrafica - costituisce il presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di una azione mirata che oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
3. Gli obiettivi degli interventi sono finalizzati alla:
· tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza delle colonie feline
· tutela del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;
· cura dell’ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.
Art. 28 Criteri di base
1. L’impegno della Civica amministrazione, in sistema con le Associazioni zoofile e la ASL 10 deve tendere a non favorire la formazione di nuove colonie feline ma a privilegiare l’affido a nuovi proprietari di gatti abbandonati ad una precaria sopravvivenza nelle strade.
2. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
3. La possibilità di spostamento di una colonia dal luogo originale di stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli casi e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e DPGR 4389/93 art. 9, dopo attenta verifica e valutazione da parte dei Servizi Sanitari dell’ASL 10 (motivazioni igienico-sanitarie - coesistenza giudicata dall’ASL 10 incompatibile con la presenza di popolazioni a rischio - epidemie che mettano a repentaglio la salute dell’uomo e degli animali - problemi inerenti il benessere degli animali).
4. Ove possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l’affido di colonie feline ad Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del benessere animale e della integrità ambientale. Va da se che non è ipotizzabile fare affidamento esclusivamente sulle risorse umane e materiali delle OdV. L’Ente pubblico deve rendere disponibili adeguate risorse.
Art. 29 - Status delle colonie feline.
1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione la Città di Pinerolo procederà a sporgere denuncia a norma di legge.
3. Per “Responsabile della colonia”, ("gattara" o "gattaro" - OdV) si intende la persona e/o la OdV che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie censite e ad essa assegnate. Il rimborso delle spese, concordemente definite, è a carico dell’Ufficio Ambiente del Comune.
Art. 30 - Colonie feline
1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono localizzate e censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti, al sesso degli esemplari ed alle loro condizioni di salute.
2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
Art. 31 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici privati
1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un’area privata può provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l’accesso all’area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino comunale (art. 35).
2. La Civica amministrazione, avvalendosi della collaborazione di Associazioni Zoofile, di Gattare e dell’ASL 10, provvede anche al censimento, monitoraggio e vigilanza di tali insediamenti. In caso di inadempimenti da parte della proprietà, la Città di Pinerolo procederà a norma di legge.
3. La proprietà, per gli interventi di ripristino/mantenimento dello stato sanitario delle colonie e delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano può avvalersi di liberi professionisti e ditte private. Tutti i costi sono a carico della proprietà.
4. L’affido ad Associazione Zoofila di una colonia felina, sita in area privata, è di competenza del responsabile/proprietario dell’area o struttura privata. In tal caso è l’OdV che, in accordo con il proprietario dell’area e con la individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa, compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione del rimborso delle spese vive sostenute e chiaramente documentate e preventivamente concordate.
5. A cura delle OdV deve essere attivato un efficace sistema informativo e promozionale volto a favorire l’adozione dei gatti da parte dei cittadini.
Art. 32 Presenza di colonie feline in strutture di comunità a rischio
(Ospedali, case di cura, asili nido, scuole)
1. La presenza di colonie feline in strutture a rischio deve essere segnalata al Servizio Veterinario e al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL 10 per i controlli e gli interventi sanitari di competenza. Laddove, per motivi igienico-sanitari, venga riscontrata l’incompatibilità “animali - popolazione a rischio”, la colonia felina deve essere trasferita in altro sito protetto e sottoposto alla gestione di OdV convenzionata con la Civica amministrazione.
2. La Città di Pinerolo, previa acquisizione dei pareri sanitari di competenza, attiva e affida alle OdV, per la loro corretta gestione (igiene ambientale e benessere animale), tre “parchi felini”.
3. I “parchi felini”, devono essere considerati ornamento qualificante dell’ area in cui insistono e devono essere qualificati dalla presenza di mini-strutture in legno corredate da alberi ornamentali, siepi e piante, in conformità al regolamento comunale del verde.
Art. 33 Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici
1. In tali strutture/aree, previo parere favorevole dell’ASL 10 deve essere consentita la presenza e favorito l’affido della colonia alle OdV.
2. Presso tali strutture, quando fattibile, devono essere mantenuti efficienti dei “mini parchi felini”.
Art. 34 - Protocolli e convenzioni con OdV per l’affido delle colonie feline
1. La Città di Pinerolo, per quanto concerne l’attività di monitoraggio, gestione e cura delle colonie feline censite, stipula legge 11/08/91 n. 266 (vds. art. 18) idonee convenzioni con le associazioni animaliste cittadine regolarmente costituitesi ed iscritte al Registro Regionale Sezione della Provincia di Torino delle Organizzazioni di Volontariato e all’Albo comunale delle associazioni operanti nel pinerolese. A tali OdV è demandata ogni attività volta ad assicurare il benessere animale, le cure sanitarie e l’igiene ambientale. Al comune corre l’obbligo di:
· controllo dell’adeguatezza dell’attività svolta dalle OdV;
· concorrere con risorse finanziarie adeguate ai compiti assegnati alle OdV.
2. Inoltre, la Città di Pinerolo riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ASL 10 ed in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine regolarmente costituitesi ed iscritte all’Albo comunale delle associazioni operanti nel pinerolese.
Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Pinerolo.
Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
3. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all’area alla stessa/o destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
Art. 35 Caratterizzazione delle convenzioni con le OdV
1. In tutti i casi in cui venga autorizzato l’affido delle colonie feline ad una OdV è indispensabile che il documento sia esaustivo e definisca chiaramente diritti e doveri reciproci dei contraenti. In particolare devono essere disciplinati almeno i seguenti punti:
· censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione;
· individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile gattara dovrà comunque essere affiancato ad una Associazione aimalista;
· controllo sanitario della colonia che deve essere effettuato da Veterinario libero professionista o ente convenzionato con il Comune che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici e vaccinali unitamente a periodici controlli;
· controllo demografico che deve prevedere l’attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite, monitorato dalle OdV e concretamente attuato dal Veterinario libero professionista convenzionato con il Comune intervenendo sulla popolazione felina (sterilizzazione);
· interventi di igiene ambientale individuando siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo. In particolare usando contenitori tali da non disperdersi nell’ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico-sanitari, mantenendo l’integrità ambientale. Dovranno inoltre essere garantiti, a cura delle OdV, l’igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia. Sono invece a carico del Comune periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico;
· interventi normativi (divieto di somministrazione disordinata del cibo ed autorizzazione alla somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio e non determinino problemi igienico-sanitari con obbligo di raccolta del cibo non consumato e di mantenimento della pulizia dell’area;
· carico degli oneri che dovranno essere equamente ripartiti tra le OdV e la Civica amministrazione:
- OdV: disponibilità personale, somministrazione vitto e medicinali;
- Comune: spese veterinarie e assicurazione infortuni e RC dei volontari operativi delle OdV (legge 266) convenzionate.
Art. 36 - Alimentazione dei gatti.
1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato a favore delle/dei gattare/i potranno essere istituite, ove necessario, da parte dell’Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. In particolare deve essere assicurata la presenza costante di contenitori per l'acqua.
Art. 37 - Detenzione dei gatti di proprietà.
1. E’ fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell’animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori sono invitati a provvedere alla loro sterilizzazione.
Art. 38 Sterilizzazione e controlli sanitari
1. La Città di Pinerolo concorre, in base alla normativa vigente e con appropriati stanziamenti di bilancio, alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini dovrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalle associazioni che collaborano o che operano in convenzione con la Civica Amministrazione che dovrà rendere disponibili idonee attrezzature.
2. La Città di Pinerolo assicura alle OdV, con essa convenzionate, la disponibilità di idonei locali dove i gatti possano trascorre il periodo pre-post-operatorio.
3. Successivamente alla sterilizzazione i gatti dovranno essere risistemati nella colonia di appartenenza.
4. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.
5. In concomitanza con gli interventi di sterilizzazione devono essere anche previsti, sempre a cura dei Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune:
· trattamenti finalizzati al controllo dei parassiti esterni;
· vaccinazioni contro le affezioni respiratorie;
· test per la diagnosi rapida dell’immunodeficienza Virale felina e della Leucemia Virale Felina.
6. Analoghe prestazioni possono anche essere richieste al Servizio Veterinario dell’ASL 10 fornendo vaccini e medicamenti vari (a cura del comune).
Art. 39 - Cantieri
1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo e ristrutturazioni, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente, in collaborazione con i servizi competenti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e deve essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune e comunque non in contrasto con quanto definito dal presente regolamento, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti mini parchi felini -, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
Art. 40 - Criticità
1. La presenza di colonie di gatti randagi nelle quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale deve essere segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'ASL 10.
2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL 10, la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Inumazione di animali.
1. L’inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001.
2. L’inumazione di animali da compagnia di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell’interessato.
4. E’ consentito inoltre procedere all’incenerimento dell’animale presso le strutture autorizzate previa consegna dell’animale al Canile municipale all’uopo attrezzato. I cittadini che fruiscono di tale servizio devono farsi carico delle spese di smaltimento delle carcasse (tariffa definita annualmente dal Comune).
Art. 42 - Sanzioni.
1 L’inosservanza alle norme di cui agli artt. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 36, 41, comporta l’applicazione della sanzione da €. 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art,. 7 bis D.L.vo 267 2000. E’ consentita l’oblazione mediante il pagamento dell’importo più favorevole al trasgressore ai sensi dell’art. 16 della l. 689/1981
2. Per l’inosservanza delle norme relative a: maltrattamento/uccisione abbandono e avvelenamento degli animali da affezione, in particolare, si applica la sanzione amministrativa da € 1500,00 a € 3000.
3. Fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi in vigenti in materia.
Art. 43 - Vigilanza.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale cui devono fare riferimento tutte le altre entità riconosciute (le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie) ed i cittadini tutti.
2. Per quanto concerne abbandoni e maltrattamenti sono direttamente interessati anche i Carabinieri, la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato.
3. Annualmente, entro il 31 dicembre, a cura del Comando della Polizia Municipale deve essere presentata una relazione circa gli interventi - diretti e/o su segnalazione dei cittadini - fatti nell’anno e le sanzioni elevate a carico dei trasgressori.
Art. 44 Risorse
1. Annualmente, in occasione della definizione del bilancio di previsione triennale, devono essere poste a bilancio, negli appositi capitoli di spesa, le risorse finanziarie necessarie per:
· la gestione dei servizi propri del Canile comunale;
· il controllo e la cura delle colonie feline;
· interventi di manutenzione ordinaria dei ricoveri per animali di affezione;
· acquisto di materiali vari;
· interventi di igenizzazione di aree e locali di pubblica utilità.
2. Per il canile deve essere definito un tetto di spesa annuo che tenga presente anche il sostanziale contributo (attività di sussidiarietà orizzontale) che le OdV sono chiamate a fornire.
3. Per il controllo e la cura delle colonie feline deve essere definito un tetto di spesa annuo per: assicurazione infortuni e RC a favore dei volontati spese per sterilizzazioni cure veterinarie acquisto materiali per la logistica delle colonie feline).
Art. 45 Entrata in vigore
Ai sensi del vigente Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all’albo pretorio.
2. La piena attuazione di quanto precisato nell’articolato del presente regolamento deve trovare attuazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
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Il microchip
Leggi e regolamenti a tutela degli animali.
Che cos’è il microchip? Si tratta di un circuito miniaturizzato che viene collocato in maniera indolore sotto la pelle del cane, nel collo. Il microchip contiene un codice esclusivo, che verrà associato al cane e inserito in una banca dati elettronica, in cui vengono registrate: le generalità del proprietario (documento d’identità e codice fiscale) e le caratteristiche dell’animale ( razza, taglia, sesso, mantello).
In questo modo, in caso di ritrovamento di cani abbandonati volontariamente o smarriti, è possibile rilevare il codice memorizzato nel microchip e risalire facilmente al proprietario, per punirlo o restituirgli il cane. Devono essere microchippati i cani adulti non ancora registrati all’ASL e quelli con tatuaggio illeggibile, mentre i cuccioli devono essere microchippati entro 60 gg dalla nascita. Non è possibile vendere o cedere animali non identificati, per cui chi intende acquistare o adottare un cane deve accertarsi che sia stato già microchippato, richiedendo copia della scheda di identificazione.
L’applicazione del microchip può essere effettuata dal veterinario di fiducia, purchè autorizzato, pagando la relativa parcella, oppure dal servizio veterinario dell’ASL, rimborsando le spese del materiale utilizzato (3,5 Euro).
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi alla propria ASL.
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La comunicazione non verbale
Le cose che il cane ci direbbe se noi potessimo capirlo.
I cani non possono parlare, ma possono comunicare con noi tramite particolari segnali, posizioni del corpo ed espressioni facciali, che un buon proprietario deve imparare a decifrare, per una migliore interazione con il suo cane. Queste modalità di comunicazione derivano dalla discendenza del cane dai lupi e si manifestano nell’interazione con altri cani, con altri animali e con l’uomo.
Il loro linguaggio è solo apparentemente segreto: molto spesso il cane è in grado di capire noi ( i cani non comprendono solo il tono di voce, ma anche molte parole), ma siamo noi a non riuscire a capire il cane, rischiando di non rispettare le sue necessità fisiche ed etologiche e di non cogliere un suo eventuale disagio.
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Vita migliore in compagnia degli animali
Quando il cane ci aiuta.
Alcuni studi dimostrano che la presenza animale è una componente insostituibile per la nostra salute.
La compagna di un animale, non solo fa bene al cuore, diminuendo il rischio di ammalarsi e garantendo una migliore ripresa in caso di infarto e operazioni, ma ha anche un impatto favorevole sull’umore.
L’azione esercitata da un animale amico è molto simile a quella di un antidepressivo, poiché agisce a livello del cervello, nella dinamica dei neurotrasmettitori.
Si pensa inoltre che il rapporto con l’animale aumenti la produzione d’endorfine, conferendo una sensazione di benessere, abbattendo lo stress e il malumore e migliorando addirittura il sistema immunitario. La comunicazione con l’animale ha anche importanti valenze psicologiche, perché ci consente di esprimere tramite il linguaggio non verbale, quello più istintivo e profondo, basato sul contatto fisico, un complesso d’emozioni, sentimenti e bisogni relazionali che risultano quasi tabù in una società superficiale e fredda come la nostra.
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Zoomark
All’inizio della «Carica dei 101» sfilava una parata di cani di razza tenuti al guinzaglio da signore agghindate esattamente come loro. Oggi cani e gatti non solo vestono griffato, indossando cappottini coordinati con l’abbigliamento delle padrone, ma fanno fitness sul tapis roulant, prendono caramelle per l’alito cattivo e quando vanno a cuccia si accomodano su divani realizzati da raffinati designer.
Benvenuti a «Zoomark», il salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia in programma a Bologna dal 5 all’8 maggio, dove desideri, vanità e nuovi bisogni di noi umani ricascano direttamente sui nostri amici a quattro zampe. Le aziende specializzate di un settore che non conosce crisi - il mercato degli alimenti ha visto una crescita del 5-6% dal 2003 al 2004, con volumi superiori alle 400mila tonnellate all’anno - da tempo hanno imparato a venire incontro alle esigenze (e alle stravaganze) più diverse, offrendo risposte a problemi reali, ma anche a piccole follie: scopriamo così che un numero crescente di cani e gatti soffre di stress e allergie alimentari, proprio come i loro padroni, dunque urgono diete vegetariane e alimenti vitaminizzati. D’altra parte, per il cane veramente elegante, c’è chi concepisce gioielli e cravatte e naturalmente c’è chi li compra, disposto a pagare migliaia di euro per un collare ingioiellato. Tempo qualche anno, prevedono gli addetti ai lavori, e i nostri animali potranno anche fare l’idromassaggio: il primo modello sarà presentato a Zoomark e ha scopi terapeutici, ma tutto lascia prevedere che in breve la vasca diventerà un oggetto di culto per cani de luxe. E mentre il mercato del «pet» moltiplica soluzioni e prodotti sempre più sofisticati, il numero delle bestiole di casa resta sostanzialmente invariato: in Italia la parte del leone la fanno i pesci, con 29 milioni di esemplari, seguiti da 13 milioni di uccelli, 7,4 milioni di gatti, quasi 7 milioni di cani, 1,8 milioni fra roditori e altri mammiferi, cui si aggiunge un residuo 1,4 milioni di animali non meglio identificati. Cani e gatti sono le razze dominanti per quanto riguarda i consumi, che ultimamente vedono l’espansione del comparto snack. Proprio così, gli snack, l’equivalente delle nostre merendine e caramelle, che per gli animali domestici prendono la forma di biscottini e crocchette, a conferma che la distanza fra padroni e cani va assottigliandosi. Gli esperti del ramo chiamano questo processo «umanizzazione» del prodotto. E siccome anche fra i nostri amici ci sono razze più o meno trendy, ecco spuntare all’orizzonte un roditore che fa tendenza: è il cane della prateria, qualcosa di simile alla nostra marmotta, viene dagli allevamenti Usa e, per la sua spiccata socialità, è particolarmente amato dai bambini. Essendo comunque un roditore, deve stare in gabbia, onde evitare stragi di mobili. Nei gusti della clientela resiste bene anche il furetto, mentre tornano a grande richiesta le tartarughe terrestri. Il mercato chiama e le aziende prontamente rispondono, esponendo a Zoomark il necessaire per portare a spasso i nuovi compagni di giochi dei bimbi, come le pettorine per i cani della prateria e i maialini d’India o le borse per il trasporto di criceti e scoiattoli. Ma il vero leit-motiv del salone bolognese è che concetti come benessere, fitness e fashion si applicano senza imbarazzo anche ai migliori amici dell’uomo. Tramontata per sempre l’epoca in cui agli animali di casa si rifilava gli avanzi, oggi gli si allunga caramelle profumate che puliscono i denti, o raffinati pasticcini serviti in ciotole di ceramica. Nella sezione profumeria invece, per i padroni che vogliono abbattere ogni barriera, ecco i mascara colorati per colorare i ciuffi dei cuccioli, o profumi privi di alcol dai nomi riveduti e corretti, come «Giorgio Alani» o «Calvin Cain».
Tratto da "La Stampa", 3/5/2005
Per saperne di più: www.zoomark.it
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